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CCNL Trasporto Pubblico Locale - Dopo 8 Anni Siglato il Rinnovo


Dopo quasi 8 anni è stata siglata questa notte, alle 2.00, tra le Associazioni Datoriali Asstra e Anav e le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa-Cisal l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità-Tpl).

Nel dettaglio

Parte economica

 

  • Aumenti tabellari - 100 euro medi mensili (par. 175), suddivisi in tre tranches: 35 euro dal 1° novembre 2015; 35 euro dal 1° luglio 2016; 30 euro dal 1° ottobre 2017; 
  • Una tantum - al personale in forza alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL, erogazione di 600 euro medie (par. 175), di cui 400 euro a gennaio 2016 e 200 euro ad aprile 2016, con salvaguardia degli importi nel frattempo eventualmente erogati quali anticipazioni allo stesso titolo a livello aziendale relativamente al pregresso triennio 2012-2014.
  • Welfare contrattuale - l'accordo definisce le seguenti operazioni, entrambe con decorrenza 1° luglio 2017, per un costo complessivo lordo di 100 euro/anno per ogni lavoratore: 
  • - versamento di un contributo aziendale annuo, suddiviso mensilmente, di 90 euro lordi al Fondo Priamo per tutti i lavoratori a tempo indeterminato o in contratto di apprendistato, indipendentemente dal fatto che a quella data siano o meno iscritti al Fondo. Qualora iscritti, detta contribuzione si cumula con quelle già versate da lavoratore e azienda. Qualora non iscritti, la contribuzione comporta l'adesione del lavoratore per via contrattuale, senza alcun onere a carico del lavoratore medesimo, il quale, iscrivendosi al Fondo successivamente al 1° luglio 2017, potrà versare la propria contribuzione ordinaria e beneficiare di quella aziendale, cumulando entrambe con la predetta contribuzione contrattuale;
  • - versamento di un contributo aziendale di 10 euro/anno lorde per ogni lavoratore dipendente utile all’avvio del percorso per l’istituzione di un Fondo sanitario di settore, integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, delle cui prestazioni avranno diritto tutti i lavoratori a tempo indeterminato ed in apprendistato. Tale contributo aziendale potrà essere implementato in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali.

Relazioni industriali

Vengono recepiti gli Accordi Interconfederali del 2014 su rappresentanza e democrazia sindacale e disciplinate le relative modalità attuative settoriali di pertinenza del CCNL.
L'accordo rafforza, inoltre, le tutele applicate ai lavoratori in occasione di trasferimento collettivo, anche in caso di subentro di azienda a qualsiasi titolo, con particolare riferimento alla continuità dopo il 7 marzo 2015, per il personale già in forza a quella data, della salvaguardia della "tutela reale" in caso di licenziamento illegittimo.

Mercato del lavoro

Alla luce delle novità legislative intervenute nel corso degli anni, aggiornate le disposizioni contrattuali relative alle diverse forme di rapporto di lavoro previste dal CCNL.
L'accordo, inoltre, estende la continuità dopo il 7 marzo 2015 della salvaguardia della "tutela reale" in caso di licenziamento illegittimo ai lavoratori a tempo indeterminato già in forza a quella data e successivamente interessati alle diverse forme di cessione individuale del contratto di lavoro previste dal CCNL e da disposizioni legislative.
L'accordo, infine, applica la suddetta salvaguardia anche ai lavoratori già in forza al 7 marzo 2015 e il cui rapporto di lavoro sia successivamente trasformato da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato.

Orario di lavoro

Esteso da 17 a 26 settimane il periodo massimo di compensazione nell'arco del quale va computato l'orario di lavoro settimanale normale, che, per norma del CCNL, resta confermato in 39 ore.
Conseguentemente, l'accordo introduce il limite minimo di 27 ore settimanali per la programmazione degli orari e dei turni di servizio e precisa le tipologie di lavoro straordinario che, per norma del CCNL, sono esentate dal computo nell'arco del periodo di compensazione in quanto liquidate immediatamente nel periodo mensile di paga in cui vengono effettuate.
Introdotte disposizioni contrattuali che favoriscano percorsi di efficientemento produttivo complessivo delle aziende del settore, basati prioritariamente sulla contrattazione collettiva di livello aziendale.
Per effetto delle disposizioni legislative da tempo intervenute in materia, aggiornate infine le norme contrattuali relative alle festività soppresse e, per quanto di competenza del CCNL, ai servizi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. 234/2007.


Svolgimento del rapporto di lavoro

L'accordo recepisce nel CCNL, rendendola parte integrante dello stesso, la previgente normativa relativa a malattia ed infortunio che pertanto resta invariata.
A seguito delle recenti disposizioni legislative in materia, aggiornata e rafforzata la disciplina contrattuale riferita alla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Convenuta la chiusura della fase sperimentale, in atto da maggio 2013 per effetto del verbale di incontro del 26 aprile 2013 relativa a: permessi L. 104/1992; risarcimento danni, tutele assicurative e legali; patente di guida e CQC; contrasto all'evasione tariffaria. L'accordo precisa l'obbligatorietà per l'azienda di attivazione della procedura per la contestazione al dipendente dei danni di cui sia chiesto il risarcimento e definisce altresì i costi minimi che sono comunque a carico dell'azienda in occasione di rinnovo della CQC, fatti salvi accordi migliorativi di livello aziendale.

 

 

Articolo del 28/11/2015

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