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Pensioni e Costo della Vita


Le pensioni negli ultimi tre anni hanno subito pesanti manomissioni.

I governi presieduti da Berlusconi e Monti sono intervenuti non solo sul mondo del lavoro ritardando l’uscita degli occupati dall’attività produttiva, ma anche sugli assegni pensionistici riducendo il loro potere d’acquisto.


Per due anni 2013 e 2014, inoltre, le pensioni il cui valore mensile era uguale o superiore a 3 volte il minimo hanno subito il blocco della rivalutazione.


La legge di stabilità ha ripristinato l’indicizzazione dei trattamenti pensionistici i cui importi sono superiori a tre volte il minimo (cancellati da Monti) ma ha modificato il meccanismo precedente al blocco.
Il nuovo meccanismo non prevede la rivalutazione per scaglioni di reddito (legge Prodi), con rivalutazione piena della fascia base per tutte le pensioni di qualsiasi importo ma le percentuali di rivalutazione per fascia d’importo riguardano l’intero assegno.


Ancora una volta si interviene sulle pensioni come se fossero dei bancomat; i sindacati dei pensionati esprimono un giudizio negativo anche se tra la prima stesura della legge e quella approvata in via definitiva, dopo le numerose manifestazioni di protesta, c’è stato un lieve miglioramento.


Torna l’adeguamento al costo della vita per le pensioni superiori a 1.486 euro lordi al mese (tre volte il minimo). L’adeguamento comunque è in forma limitata e non riguarderà le pensioni superiori a 2.973 euro lordi al mese.


Aumenti previsti per il 2014. Adeguamento del costo della vita dell’1,2%.

 

  • + 1,2% (100% dell’indice Istat) sulle pensioni d’importo mensile lordo sino a 3
  • volte il minimo di dicembre 2013 (1.487 euro);
  • + 1,09% (95% dell’indice Istat) per quelle pensioni d’importo mensile compreso tra 3 e 4 volte il minimo (da 1.487 a 1.982 euro);
  • + 0,90% (75% dell’indice Istat) per quelle pensioni d’importo mensile compreso tra 4 e 5 volte il minimo (da 1.982 a 2.478 euro);
  • + 0,60% (50% dell’indice Istat) per quelle pensioni d’importo mensile compreso tra 5 e 6 volte il minimo (da 2.478 a 2.973 euro);

Da 6 volte il minimo (2.973 euro al mese) l’incremento è limitato allo 0,48% (40% dell’indice Istat), ma si applica solo alla quota di pensione che non supera questa soglia.


Riduzione della pensione ai superstiti e dell’assegno di invalidità


La pensione ai superstiti in pagamento ad una persona che possiede altri redditi può essere ridotta fino alla metà. I redditi che possono provocare la riduzione sono tutti quelli assoggettabili all’Irpef, con esclusione del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto, delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e dell’importo della stessa pensione ai superstiti nonché quello di altre pensioni ai superstiti di cui sia eventualmente titolare il soggetto.
Anche l’assegno d’invalidità può essere ridotto fino alla metà, in presenza di reddito da lavoro, dipendente o autonomo.

In ambedue i casi si applica una norma di salvaguardia per evitare che chi superi di poco un limite di fascia reddituale possa vedersi penalizzato in misura maggiore di quanto supera il limite.


Anche se tutte le tabelle contenute  in questo articolo sono soggette a modifica l’anno prossimo, nel caso in cui il valore definitivo della aliquota di perequazione si discosti da quello presuntivo, solo per le tabelle riguardanti la riduzione delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità l’eventuale modifica avverrà presumibilmente intorno alla metà del mese di febbraio 2014. Infatti, è consuetudine dell’INPS modificare queste due tabelle nel momento in cui sarà resa nota l’aliquota definitiva e mettere immediatamente in applicazione le nuove.

Somma aggiuntiva (la quattordicesima dei pensionati)


Grazie all’accordo sindacati – Governo sul welfare del 2007, anche i pensionati hanno la loro quattordicesima. Si tratta di una somma attribuita alle pensioni più basse, cioè a quelle che non superano l’importo di una volta e mezza il minimo.
L’importo della somma è maggiore quanti più contributi sono stati versati e quanto maggiore è stato il loro importo. La quattordicesima non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.
La quattordicesima spetta dal 64° anno di età se il reddito personale non supera il limite fissato. Si considerano tutti i redditi, assoggettabili o esenti dall’Irpef, esclusi quello della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere e i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.

Di seguito troverete le Tabelle relative alla quattordicesima mensilità.

Gaetano Maiorana

 

 


 

Scarica allegato: Quattordicesima Mensilità

Articolo del 08/03/2014

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