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Prestazione d'Opera in Regime di Partita Iva: Aspetti Fiscali e Previdenziali


Si può parlare di prestazioni d’opera (tra cui le consulenze professionali) quando una persona si impegna a compiere un’opera o un servizio dietro pagamento di un compenso.
A differenza del lavoro dipendente il lavoratore svolge la propria attività senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, decidendo i tempi e le modalità per il compimento dell’opera.
Le prestazioni d’opera fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile; in caso di prestazioni d’opera intellettuali, si fa riferimento anche agli articoli 2229-2238 sempre del codice civile.
Non è obbligatoria la sottoscrizione di un contratto; tuttavia generalmente si procede alla compilazione di un “Ordinedi lavoro o contratto di prestazione d’opera” scritto e firmato dalle parti.
È importante che tale documento ci sia, poiché è l’unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso. A tal fine è bene che comprenda: la descrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del servizio richiesti; i tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di recesso.
In caso di tardivo o mancato pagamento, è possibile per il lavoratore il ricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale causa civile, con quel che ne consegue in costi e tempi. Perciò è bene che l’ordine di lavoro preveda una penale per il ritardato pagamento.


  • La partita Iva individuale

Una prestazione d’opera effettuata attraverso l’utilizzo di partita Iva viene convenzionalmente definita partita Iva individuale.
La legislazione fiscale italiana prevede l’obbligo di aprire la partita Iva quando si svolge in maniera abituale,
anche se non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo, arte o professione (Dpr 633/72).
Per aprire la partita Iva bisogna recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e compilare un apposito modulo in cui indicare i propri dati anagrafici, il tipo di attività che si intende svolgere, il luogo in cui si presta il proprio servizio, il presunto volume d’affari e il regime fiscale che si intende applicare (ordinario,regime dei minimi, agevolato). Il modulo è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov
Dal momento in cui si apre la partita Iva si è tenuti ad una serie di adempimenti contabili e fiscali: emissione fatture, registro delle fatture emesse su apposito registro (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti), alla liquidazione trimestrale e/o mensile dell’Iva, nonché alla relativa liquidazione annuale.

Il rischio di abusi e la legge 92/12
Soprattutto per il suo costo inferiore rispetto al lavoro dipendente (visto che non è previsto l’aggancio ai minimi retributivi dei CCNL, e poiché il costo della previdenza viene scaricato interamente sui lavoratori), la prestazione d’opera ha spesso costituito per i committenti un facile strumento di elusione delle norme di tutela del lavoro, mascherando veri e propri rapporti di lavoro subordinato, specie se in condizioni di monocommittenza, oltre che aver sostituito forme contrattuali divenute nel tempo più costose (ad
esempio le collaborazioni a progetto).
La riforma del mercato del lavoro (legge 92/12) ha aggiunto un nuovo articolo, art. 69 - bis, nel d.lgs. 276/03, introducendo il cosiddetto “principio di presunzione” di riconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (e solo di conseguenza di un possibile rapporto di lavoro subordinato), qualora l’attività del collaboratore con partita Iva sia contraddistinta da almeno
due dei seguenti presupposti:

  • durata complessiva del rapporto superiore a otto mesi annui, per due anni consecutivi (241 giorni anche non continuativi ogni anno, vedi circolare 32/12 del ministero del Lavoro) con lo stesso committente;
  • oltre l’80% del fatturato del collaboratore, da valutarsi nell’arco di due anni solari consecutivi (due periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile), derivante da un’unica realtà imprenditoriale;
  • presenza di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente.


In pratica, qualora ricorrano almeno due dei sopra elencati presupposti, il lavoratore potrà ricorrere al giudice e chiedere di veder convertito il proprio contratto di collaborazione professionale in collaborazione a progetto e, di conseguenza, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato se la collaborazione è stata instaurata senza l’individuazione di uno specifico progetto.
La configurazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa implica l’applicazione di tutte le norme che disciplinano tale contratto, incluse quelle relative al regime previdenziale. La legge, a questo riguardo, precisa che, in caso di trasformazione del rapporto in collaborazione a progetto, il collaboratore potrà rivendicare al proprio committente la quota di contributi previdenziali per l’iscrizione alla Gestione separata Inps che lo stesso committente avrebbe dovuto versare al suo posto (infatti l’onere
contributivo per i collaboratori è ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore).
A questi vincoli, introdotti per scongiurare lo scorretto utilizzo delle collaborazioni con partita Iva, la legge ha tuttavia contemporaneamente previsto molte eccezioni.
Infatti, i tre presupposti sopra elencati non valgono:

  1. nei confronti di quanti svolgano attività connotate da “competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività”4;
  2. qualora il reddito annuo derivante da lavoro autonomo percepito dal collaboratore sia non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali. Ad esempio, per l’anno 2014 il reddito annuo lordo al di sopra del quale non si applica la presunzione corrisponde a € 19.395 (15.516 x 1,25). I requisiti sopra indicati devono entrambi realizzarsi in capo al collaboratore, come ha specificato la circolare 32/12 del ministero del Lavoro.
  3. per le prestazioni svolte da iscritti a ordini o collegi professionali qualificati. Il decreto del ministero del Lavoro del 20/12/2012 ha specificato gli ordini e i collegi professionali sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/01, nonché da federazioni sportive, in relazioni ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento delle attività5. Le nuove disposizioni riguardano solo i rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della legge di riforma (18 luglio 2012). Per le “vecchie” partite Iva le nuove norme si applicano dopo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (quindi dal 18 luglio 2013).

  • Gli aspetti fiscali

Come si determina il reddito
Dal momento in cui si apre la partita Iva, per ogni prestazione effettuata si deve emettere fattura che, oltre al compenso pattuito deve contenere la rivalsa Iva (20%) e la ritenuta d’acconto Irpef (20%).
I redditi dei lavoratori con partita Iva sono classificati fiscalmente come redditi di lavoro autonomo (art. 53 e 54 d.p.R. 917/86).
Il reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo è costituto dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
Le spese sono interamente deducibili dal reddito solo se inerenti l’attività.
Le spese relative all’acquisto di beni adibiti promiscuamente all’esercizio della professione e all’uso personale sono deducibili nella misura del 50% (art. 54, comma 3, d.p.R. 917/86).
Il reddito imponibile è tassato in sede di dichiarazione dei redditi (obbligatoria per i titolari di partita Iva anche in caso di reddito zero) secondo il principio di acconto e saldo, applicando le aliquote progressive vigenti per scaglioni di reddito (Irpef, addizionali regionali e comunali). Con la stessa dichiarazione dei redditi si dovrà versare l’Irap nella misura che varia da regione a regione, da un minimo del 3,90% ad un massimo del 4,97% per i redditi oltre i 9.500 €.


Regime fiscale
L’ordinamento contempla diversi regimi fiscali agevolati che si sono succeduti e in parte sovrapposti nel corso del tempo.


1) Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità (Nuovo regime dei minimi) L’art. 27 del d.l. 98/11 ha riformato il regime cosiddetto dei “minimi” introdotto con la legge 244/07 restringendo la platea dei destinatari del regime fiscale di vantaggio solamente a coloro che iniziano una nuova attività, oppure che l’hanno iniziata a partire dal 31 dicembre 2007. Tale regime si applica per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, ma non oltre il periodo d’imposta di
compimento del 35° anno di età; tuttavia, in caso di soggetto di età inferiore ai 35 anni il periodo si protrae anche oltre i cinque anni, fino al compimento del 35° anno di età.
Per accedere al regime di vantaggio bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
• nel triennio precedente, non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
• non proseguire un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio
di arti o professioni (ad es. il praticantato professionale);
ATTENZIONE: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;


• qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non deve essere superiore a € 30.000;
• nel triennio precedente, non aver effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a
€ 15.000.


Inoltre, nell’anno precedente non bisogna avere:
• conseguito ricavi o compensi superiori a € 30.000;
• sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), né aver erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
• effettuato cessioni all’esportazione.


Sono esclusi, invece, dal regime di vantaggio:
• tutti coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (ad esempio agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.);
• i non residenti;
• chi effettua in maniera prevalente o esclusiva attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto;
• chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o a S.r.l. che hanno optato per la trasparenza fiscale.


Le principali agevolazioni previste dal regime di vantaggio si possono riassumere come segue:

1. applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sul reddito (comprensiva di Irpef, addizionali regionali e comunali). Il reddito è determinato dalla differenza fra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti e quello
dell’ammontare delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività;
2. i ricavi e i compensi non devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto; si è tenuti alla sola emissione, numerazione e conservazione delle fatture. Le fatture dovranno recare la seguente dicitura: “Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art.27 del D.L. 98/11 e pertanto non soggetta ad Iva né a ritenuta d’acconto ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, n. 185820”.
3. esonero degli adempimenti Iva: non si addebita l’Iva in fattura e non si detrae l’Iva dagli acquisti. Conseguentemente non dovrà essere presentata la dichiarazione Iva e non dovranno essere effettuati i versamenti periodici;
4. esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta;
5. esonero dalla tenuta delle scritture contabili e delle registrazioni Iva. Resta l’obbligo di numerare e conservare le fatture emesse e ricevute;
6. esclusione dall’applicazione dagli studi di settore;
7. esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
8. esonero dalle comunicazioni delle operazioni black list.

Rimane l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef (Mod. Unico).



2) Il regime contabile agevolato (ex minimi)
Il comma 3 dell’articolo 27 del d.l. 98/11 ha disposto che, dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che pur avendo le caratteristiche originariamente prescritte non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dal nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ovvero ne fuoriescono), rientrano in un regime semplificato intermedio.


Possono accedere al regime contabile agevolato anche i contribuenti che, pur avendo i requisiti per essere “minimi”, hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/00);


Nello specifico, sono ammessi al regime contabile agevolato i soggetti che nell’anno precedente:
• non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a € 30.000;
• non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), né hanno erogato
utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
• non hanno effettuato cessioni all’esportazione.
• nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a €
15.000.


Sono esclusi, invece:
• tutti coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva;
• i non residenti;
• chi effettua in maniera prevalente o esclusiva attività di cessioni di immobili e di mezzi di trasporto;
• chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o a S.r.l. che hanno optato per la trasparenza fiscale.


Il regime cessa di avere efficacia:
• dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione;
• a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.


Chi si avvale del nuovo regime contabile agevolato è esonerato dai seguenti obblighi:

• registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle • presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.


Si è obbligati, invece, ai seguenti adempimenti:
• conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
• fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
• dichiarazione annuale Iva e Irpef;
• versamento annuale dell’Iva;
• versamento acconto e saldo Irpef e relative addizionali;
• comunicazione delle operazioni black list;
• applicazione degli studi di settore.



3) Regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 legge 388/00)
Possono accedervi le persone fisiche che avviano una nuova attività, limitatamente ai primi 3 periodi d’imposta, in possesso dei seguenti requisiti:
• non aver esercitato negli ultimi 3 anni un’attività d’impresa o professionale, anche in forma associata;
• l’attività non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dal medesimo
soggetto sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
• l’ammontare dei ricavi o compensi non deve essere superiore a € 30.987,41 per le imprese esercenti prestazioni di servizi e per i lavoratori autonomi, ovvero a € 61.974,83 per le imprese aventi per oggetto altre attività;
• siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.


Al reddito imponibile - determinato applicando le regole del regime semplificato - si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%.
In materia di Iva viene previsto il solo pagamento annuale dell’imposta, esonerando il contribuente dagli obblighi di liquidazione e versamento periodico nonché di pagamento dell’acconto Iva.
Rimane, invece, invariata la disciplina in materia di Irap.imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva;
• tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
• liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva;

Gli adempimenti contabili sono limitati a:
• conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
• fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
• presentazione delle dichiarazioni annuali;
• versamento annuale dell’Iva;
• versamento dell’imposta sostitutiva entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
• adempimenti previsti per i sostituti d’imposta, qualora sia datore di lavoro ovvero riceva fatture con ritenute d’acconto.


Sono invece esonerati dai seguenti obblighi:
• registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva;
• liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale Iva;
• versamento delle addizionali comunali e regionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche.


Gli aspetti previdenziali
Chi è in possesso di partiva Iva è obbligato a iscriversi alla Gestione separata Inps se esercita un’attività che non prevede l’iscrizione a un albo o a un ordine provvisto di cassa previdenziale specifica. L’iscrizione è obbligatoria anche se si hanno contributi versati nel fondo dei lavoratori dipendenti:
in tal caso c’è solo una riduzione dell’aliquota dovuta.
La contribuzione è a totale carico del lavoratore con partita Iva: egli ha la possibilità di addebitare nella fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.

Articolo del 02/06/2014

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