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La Collaborazione Coordinata e Continuativa


La collaborazione coordinata e continuativa è definita in tanti modi:

prestazione d’opera, consulenza, contratto di diritto privato, lavoro parasubordinato, ecc.
Una definizione delle collaborazioni coordinate e continuative si rinviene nell’art. 409 del codice di procedura civile che ricomprende, fra le controversie individuali di lavoro, anche quelle che originano da “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.


La collaborazione è un rapporto di lavoro autonomo che presenta alcune caratteristiche (la continuità, il coordinamento e la collaborazione rispetto all’attività del committente) analoghe a quelle del lavoro subordinato. La differenza con il lavoro autonomo è che il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d’impresa.
La differenza con il lavoro subordinato consiste prevalentemente nell’autonomia organizzativa del collaboratore e nella mancanza di esercizio del potere direttivo e disciplinare del committente.

Invece, non è molto rilevante l’eventuale rispetto di un orario di lavoro.
In mancanza di una legislazione organica è stata la giurisprudenza a specificare I requisiti della collaborazione coordinata e continuativa, che si possono così riassumere:
• Autonomia: il collaboratore decide in autonomia i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro;
• Coordinamento: nelle varie modalità della collaborazione, la parola coordinata indica la necessità di collegare funzionalmente l’attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente. Il collaboratore, quindi,
deve godere di autonomia organizzativa circa le modalità,il tempo e il luogo dell’adempimento, ma l’attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all’organizzazione dell’impresa;
• Continuità: la continuità indica una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordo tra le parti. Nella collaborazione coordinata e continuativa non è previsto un tempo minimo o massimo di durata del contratto che può anche essere rinnovato più volte.
• Personalità: la prestazione lavorativa è resa prevalentemente in via personale.

Le norme di riferimento delle collaborazioni coordinate e continuative sono:

gli articoli 2222 e successivi del codice civile, la legge di riforma previdenziale 335/95, l’art. 409 del codice di procedura civile e, in materia fiscale, il Testo unico delle imposte dirette e legge 342/00 che interviene in materia di assimilazione fiscale ai redditi da lavoro dipendente.

Pluri-committenza e mono-committenza
Per mono-committenza si intende lo svolgimento di una collaborazione con un unico committente (datore di lavoro);

per pluri-committenza lo svolgimento della collaborazione contemporaneamente con più committenti.
La collaborazione coordinata e continuativa può prevedere un patto di esclusiva con il committente. Quando il patto di esclusiva manca, il collaboratore è libero di stipulare altri contratti di collaborazione con più committenti.

Le collaborazioni coordinate e continuative dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 276/03
Le collaborazioni coordinate e continuative sono state sostituite dal lavoro a progetto con il d.lgs. 276/03.
Tuttavia, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ancora possibili per:
• i collaboratori delle pubbliche amministrazioni;
• i pensionati di vecchiaia;
• coloro che collaborano con società sportive e associazioni di promozione sportiva riconosciute dal Coni
(Comitato olimpico nazionale).
Per le collaborazioni coordinate e continuative (per le quali non si applica l’art. 61 del d.lgs. 276/03), non è richiesta la forma scritta.

Articolo del 12/05/2014

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