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L'indennità di disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll) prorogata al 30 giugno 2017


La Dis-Coll, indennità di disoccupazione, spetta ai collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno del 2017.

Sono esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. 

L'indennità di disoccupazione per collaboratori, non si applica a ricercatori, borsisti e dottorandi (anche se l'estensione a tali categorie è prevista, a partire dal 1° luglio 2017, a seguito dell'approvazione del disegno di legge sul lavoro autonomo).

I collaboratori il cui rapporto sia cessato a partire dal 1° gennaio 2016 devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: 

  1. stato di disoccupazione al momento della domanda; 
  2. almeno tre mesi di contributi accreditata nella gestione separata tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione

La misura della Dis-Coll dipende dal reddito dichiarato ai fini previdenziali. In particolare, la misura sarà pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l'anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti:

  • se il reddito medio non supera i 1.195 euro mensili, l'indennità sarà pari al 75% di tale reddito;
  • se si superano i 1.195 euro mensili l'indennità sarà pari al 75% di tale reddito più il 25 per cento della differenza tra reddito medio e 1.195.

L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300 euro mensili, l'importo, inoltre, andrà ridotto progressivamente del 3 per cento al mese a partire dal quarto mese di fruizione dell'ammortizzatore.

L'indennità spetta, infine, per un numero di mesi pari alla metà della durata del contratto di collaborazione calcolato dal 1° gennaio dell'anno civile antecedente la cessazione del rapporto di collaborazione e il giorno di cessazione dal lavoro. In ogni caso la durata non può superare i 6 mesi. Ai soli fini della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente Dis-COll.

I lavoratori devono presentare le domande all'inps, esclusivamente in via telematica, entro (a pena di decadenza) 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione; l’indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione Dis-Coll spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Esclusivamente per le cessazioni tra il 1° gennaio 2017 e il 23/05/2017, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 23/05/2017 (data della pubblicazione circolare n.89 Inps).
 

Articolo del 25/05/2017

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