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Maternità e Paternità per i Lavoratori Iscritti alla Gestione Separata


È stata estesa anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata la tutela della gravidanza a rischio (art.1, comma 791, legge 296/06). La nuova disciplina della maternità per le lavoratrici iscritte alla gestioneseparata Inps è prevista dal dm 12 luglio 2007 (entrato in vigore il 7 novembre 2007) che allarga ulteriormente l’area della tutela in caso di gravidanza.

Fra le principali novità c’è l’estensione ai committenti, per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate (Circolare Inps n. 137/07) e agli associanti in partecipazione per le associate, del divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi previsti dall’art. 16 del dlgs 151/2001 (testo unico in materia di sostegno e tutela della maternità e paternità), vale a dire:

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’ art. 20 del dlgs 151/01;
  • durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Le libere professioniste (titolari di partita Iva individuale) iscritte alla gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità a condizione che l’astensione effettiva dall’attività nei periodi previsti dall’art. 16 sia certificata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Oltre al congedo di maternità obbligatorio, sono altresì tutelate le ipotesi di maternità a rischio così come disciplinate dall’art. 17 del dlgs 151/2001. L’estensione del citato art. 17, tuttavia, è modulata in base alla natura del rapporto di lavoro:

a) lavoratrici a progetto, categorie assimilate (co.co.co.) e associate in partecipazione – Per queste lavoratrici è prevista l’integrale applicazione dell’art. 17 del decreto 151/2001. In particolare l’art. 17, comma 1, prevede che l’obbligo di astensione dalla prestazione può essere anticipato a tree mesi dalla data presunta del parto qualora le lavoratrici siano occupate in lavori che, in relazione allo stato avanzato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. L’anticipazione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. All’art. 17, comma 2, è previsto che sempre il servizio ispettivo del Ministero sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Ssn, può disporre l’interdizione dal lavoro fino ai due mesi precedenti la data presunta del parto oppure fino ai periodi di astensione previsti agli artt. 7, comma 6, e 12, comma 2, del dlgs 151/01. La disposizione di interdizione può essere fatta nei seguenti casi: 1) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

2) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

3) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Nel caso 1) l’astensione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro (in base agli esiti dell’accertamento medico) e il relativo provvedimento deve essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.

Nei casi 2) e 3) l’astensione può essere disposta anche d’ufficio.

b) libere professioniste – È applicato solo il comma 2, lettera a) dell’art. 17. Pertanto il riconoscimento dell’interdizione anticipata è limitato esclusivamente alla sola ipotesi di “gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”.

Ai fini del riconoscimento dei periodi di congedo previsti dagli artt. 16 e 17 del dlgs 151/2001, va presa a riferimento la data presunta del parto. Quindi, ricade sulle lavoratrici interessate l’onere di consegnare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo il certificato medico attestante lo stato di gravidanza con riferimento alla data presunta del parto. La documentazione va consegnata sia al committente che alla gestione separata Inps unitamente alla domanda di maternità.

Per le lavoratrici a progetto resta valida la previsione dell’art. 66 del decreto legislativo 276/03 relativamente alla sospensione e alla proroga del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Il periodo indennizzabile
Il diritto all’indennità di maternità compete per i periodi di congedo previsti dagli artt. 16 e 17 del dlgs 151/01. L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata parto a tutti gli effetti. Lo stesso vale qualora il bambino nasca morto o muoia dopo un breve lasso di tempo.

I requisiti contributivi per maturare il diritto all’indennità di maternità
Hanno diritto all’indennità di maternità le lavoratrici iscritte alla gestione separata a condizione che:

  • non abbiano altre forme di copertura previdenziale obbligatoria;
  • non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità;
  • risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (la contribuzione deve essere comprensiva della maggiorazione dovuta per maternità, malattia e assegno al nucleo familiare).

Con l’entrata in vigore del dm 12 luglio 2007, i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile vanno individuati (diversamente dalla disciplina previgente) in considerazione della data presunta del parto.

I dodici mesi in questione costituiranno il periodo di riferimento sia per l’individuazione del requisito contributivo (tre mensilità effettive di contribuzione), sia per l’individuazione del reddito sulla base del quale verrà calcolata l’indennità di maternità.

In mancanza della data presunta, i dodici mesi di riferimento saranno quelli determinati sulla base della data effettiva del parto.

Il requisito delle tre mensilità di effettiva contribuzione va invece individuato nei dodici mesi interi che precedono il diverso periodo di congedo che si determina in caso interdizione anticipata (art. 17, dlgs 151/2001) e/o nel caso di esercizio della flessibilità del congedo di maternità (un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi successivi al parto). Se quando inizia il periodo indennizzabile la collaboratrice non è più iscritta alla gestione separata, ma ha maturato in precedenza almeno tre mensilità di effettiva contribuzione, ha ugualmente diritto all’indennità di maternità (a meno che non abbia diritto a una maggiore indennità derivante da attività lavorativa subordinata o autonoma).

NOTA BENE: le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative e le associate in partecipazione per avere diritto all’indennità di maternità per i periodi di congedo obbligatorio (art. 16, dlgs 151/2001) e di interdizione anticipata (art. 17, dlgs 151/2001) devono attestare l’effettiva astensione dall’attività lavorativa attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Analoga dichiarazione è richiesta da parte del committente/associante in partecipazione. Anche per le libere professioniste la corresponsione dell’indennità di maternità è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

L’INDENNITÀ DI PATERNITÀ
Il padre lavoratore iscritto alla gestione separata, in possesso dei requisiti contributivi descritti, ha diritto a un’indennità, solo per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze: morte o grave infermità della madre; abbandono del neonato; affidamento esclusivo al padre. In particolare il requisito di tre mensilità effettive di contribuzione va rinvenuto nei dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto (data di abbandono, morte ecc.). L’indennità di paternità è riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario (vedi paragrafo “Le adozioni e l’indennità di maternità”). Dopo il dm 12 luglio 2007 anche i lavoratori padri iscritti alla gestione separata Inps hanno diritto all’astensione dall’attività lavorativa per i periodi in cui beneficiano dell’indennità di paternità.

Come si calcola l’indennità
L’indennità di maternità o di paternità è calcolata per ogni giornata del periodo indennizzabile. L’indennità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita dalla collaboratrice nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile che, a sua volta, varia in funzione del diverso periodo di congedo richiesto dalla lavoratrice. Per le attività di collaborazione il reddito di riferimento è quello risultante dai versamenti contributivi, mentre per le attività libero-professionali il reddito di riferimento è quello risultante dalla denuncia dei redditi. Nel caso in cui si abbia un’anzianità contributiva inferiore a dodici mesi, si ha ugualmente diritto all’indennità di maternità o di paternità che, però, sarà determinata in riferimento al reddito del solo periodo compreso tra il mese di iscrizione alla gestione separata e l’inizio del periodo indennizzabile.

Facciamo un esempio: Il parto avviene il 1 marzo 2013 e la collaboratrice ha avuto un reddito complessivo di Euro 10.300 nel periodo di riferimento (in questo caso, i 12 mesi utili per determinare il reddito vanno dall’1/1/2009 al 31/12/2010).

Anno di produzione del reddito 2012
Mesi di produzione di reddito 12
Importo reddito 10.300 euro
Reddito totale: 365 = valore di 1 giornata 28,22 euro
80% del valore giornaliero 22,58 euro
Giornate da indennizzare * 151
Indennità spettante 151 x 22, 58 euro = 3409,58 euro

In seguito alla circolare Inps n. 93/2003, sono stati individuati alcuni casi particolari che richiedono diverse modalità di calcolo per l’indennità di maternità: 1. anzianità assicurativa inferiore a dodici mesi; 2. iscrizione alla gestione separata antecedente alla percezione del reddito; 3. riscossione di emolumenti arretrati, percepiti nell’anno in cui ricade in tutto o in parte il periodo di riferimento; 4. cambiamento di attività lavorativa (passaggio da attività libero-professionale ad attività di collaborazione, o viceversa); 5. anzianità assicurativa pari o superiore a dodici mesi, qualora l’iscrizione alla gestione separata avvenga nello stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento ed è successiva al mese di gennaio. In particolari circostanze il calcolo per determinare l’indennità di maternità è molto complesso. Per avere certezza di quanto spetti è bene quindi rivolgersi alle sedi territoriali del patronato Inca-Cgil della propria città o a quelle di NIdiL (gli indirizzi sono disponibili sui siti www.inca.it e www.nidil.cgil.it/sedi).

Articolo del 22/01/2014

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