Novità su Maternità e Congedi Parentali
Il Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, in vigore dal 25 giugno 2015, presenta alcune sostanziali innovazioni per quanto riguarda la tutela della maternità e paternità.
Innanzitutto il Decreto ha carattere “sperimentale” unicamente per il 2015 e per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.
Congedo di maternità per parto prematuro (tra il 180° e il 265° giorno di gestazione) per le lavoratrici dipendenti
L’art.16 del T.U., prevedeva nel caso di parto anticipato che i giorni non usufruiti prima del parto potessero essere aggiunti al periodo dopo il parto, ai tre (solitamente) mesi previsti, per un totale di cinque mesi e un giorno.
Con il nuovo decreto i giorni non utilizzati prima del parto, se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, vanno aggiunti al periodo di maternità dopo il parto stesso, anche superando il limite complessivo di cinque mesi ( e un giorno).
Congedo di paternità
Il Decreto estende la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio post-parto nei casi di morte, grave malattia della madre, abbandono e affidamento esclusivo al padre “anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma”.
Congedo parentale
Il precedente limite temporale di otto anni viene elevato a dodici anni.
Inoltre, i sei mesi retribuiti al 30% fino ai tre anni di età del figlio/a, ora vengono retribuiti fino ai sei anni.
Handicap e congedo parentale
Viene esteso il prolungamento del congedo parentale per handicap fino al dodicesimo anno di età del figlio/a invece che l'ottavo.
Lavoro notturno
Si prevede per la madre adottiva di un minore entro il terzo anno dall’ingresso in famiglia o comunque non oltre il dodicesimo anno di età, o in alternativa il lavoratore padre alle stesse condizioni, di non essere obbligati a prestare lavoro notturno.
Le nostre sedi dell'Inca sono comunque a disposizione per fornire utili e ancor più dettagliate informazioni.
Articolo del 29/07/2015
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