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Salvaguardati…a volte ritornano!


Capitolo VI: istruzioni per l’uso

Ed eccoci giunti al sesto (e ultimo?) capitolo de “I salvaguardati”, che nasce da una costola dei capitoli secondo e quarto in quanto nelle due precedenti salvaguardie, dopo le opportune modifiche, il numero dei lavoratori che potevano rientrare in queste deroghe era stato diminuito di 24.000 unità.

I beneficiari di questa sesta salvaguardia risultano essere 32.100.

Ricordiamo che i cosiddetti salvaguardati sono tutti quei lavoratori che avrebbero potuto accedere alla pensione con i requisiti ante-Fornero ma che si sono trovati, loro malgrado, “a bocca asciutta” grazie all’entrata in vigore della legge 214/2011 che ha inasprito i requisiti di accesso al pensionamento.

Vediamo a chi si applica la sesta salvaguardia:

  1. nei limiti di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non, sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal lavoro entro il 30 settembre 2012, che perfezionino i requisiti ante-Fornero entro il periodo di fruizione della mobilità o entro i dodici mesi successivi alla fine dello stesso periodo con i versamenti volontari, che potranno riguardare anche i periodo eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione;
  2. nei limiti di 12.000 soggetti, ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, con un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto attività lavorativa purché non a tempo indeterminato dopo il 4 dicembre; nello stesso limite rientrano quei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria sempre entro il 4 dicembre 2011 anche se non hanno alcun contributo volontario versato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che a quest’ultima data non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato. Per beneficiare della deroga è necessario maturare la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016;
  3. nei limiti di 8.800 soggetti, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o di incentivo all’esodo, anche se dopo tale data hanno svolto qualsiasi attività lavorativa non a tempo indeterminato; ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se successivamente alla cessazione hanno svolto qualsiasi attività lavorativa non a tempo indeterminato. Anche per questi soggetti la decorrenza della pensione non può collocarsi oltre il 6 gennaio 2016;
  4. nei limiti di 1.800 soggetti, ai lavoratori che, nel corso del 2011 erano in congedo straordinario o abbiano usufruito dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per assistere una persona con handicap grave (parenti e affini entro il terzo grado);
  5. nei limiti di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016.

Gli interessati dovranno presentare domanda per il beneficio della deroga entro e non oltre il 5 gennaio 2015.

Il Patronato Inca invita tutti coloro che potrebbero rientrare nelle suddette categorie a verificare la loro situazione e l'eventuale rientro nelle deroghe presso i propri sportelli presenti su tutto il territorio regionale.

Articolo del 14/11/2014

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